Statuto dell’Associazione Culturale,

Art. l. - E’ costituita l’Associazione “IL GRILLO PARLANTE” una libera Associazione di fatto con durata illimitata nel tempo e senza scopo di lucro, regolata a norma del Titolo I del Cap. III, art. 36 e segg. del codice civile, nonché del presente Statuto.

Art. 2. - L’Associazione “IL GRILLO PARLANTE” persegue i seguenti scopi:
a) Diffondere la cultura e la crescita civile soprattutto nel mondo giovanile;
b) Ampliare la conoscenza e la comprensione della cultura, attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni;
c) Proporsi come luogo d’incontro e d’aggregazione nel nome d’interessi culturali assolvendo la funzione sociale di maturazione e crescita umana e civile, con particolare riferimento alla politica economica e sociale.

Art. 3. - L’associazione “IL GRILLO PARLANTE” per il raggiungimento dei suoi fini, intende promuovere varie attività, in particolare:
a) Attività culturali: convegni, conferenze, dibattiti, seminari, proiezioni di film e documenti concerti, lezioni ?concerti;
b) Attività di formazione: istituzioni di gruppi di studio e di ricerca;
c) Attività editoriale: pubblicazione di un bollettino, pubblicazione d’atti di convegni, di seminari, nonché degli studi e delle ricerche compiute, gestione e conduzione di una pagina WEB, col nome dell’Associazione.

Art. 4. - L’associazione “IL GRILLO PARLANTE” è offerta a tutti coloro che, interessati alla realizzazione delle finalità istituzionali, ne condividono lo spirito e gli ideali.
a. Soci ordinari: persone o enti che s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del
vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo;
b. Soci sostenitori: persone, enti che abbiano contribuito in maniera caratteristica, con la loro opera od il loro sostegno ideale ovvero economico alla costituzione dell’associazione. s’impegnano a pagare, per tutta la permanenza del vincolo associativo, la quota annuale stabilita dal Consiglio direttivo.
Le quote o il contributo associativo sono strettamente personali. L’associato che per qualsiasi motivo e a qualsiasi titolo perda la sua qualifica di socio, non potrà per nessun motivo vantare diritti sul patrimonio dell’Associazione o su eventuali fondi sociali.

Art. 5. - L’ammissione dei soci è deliberata, su domanda del richiedente approvata da almeno tre soci, dal Consiglio direttivo.
Contro il rifiuto d’ammissione è ammesso appello, entro 30 giorni, all’intero consiglio direttivo.

Art. 6. - Tutti i soci sono tenuti a rispettare le norme del presente statuto e l’eventuale regolamento interno, secondo le deliberazioni assunte dagli organi preposti. In caso di comportamento difforme, che rechi pregiudizio agli scopi o al Patrimonio dell’associazione il Consiglio direttivo dovrà intervenire ed applicare le seguenti sanzioni: richiamo, diffida, espulsione dall’Associazione.

Art. 7. - Tutti i soci hanno diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’associazione. Il diritto di voto non può essere escluso neppure in caso di partecipazione temporanea alla vita associativa.

Art. 8. - Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:
- beni immobili e mobili;
- contributi;
- donazioni e lasciti;
- rimborsi;
- attività marginali di carattere commerciale e produttivo;
- ogni altro tipo di entrate.
1 contributi degli aderenti sono costituiti dalle quote di associazione annuale, stabilite dal Consiglio direttivo e da eventuali contributi straordinari stabiliti dall’assemblea, che ne determina l’ammontare.
Le elargizioni in danaro, le donazioni e i lasciti, sono accettate dal Direttivo, che delibera sull’utilizzazione di esse, in armonia con finalítà statuarie dell’organizzazione.
Non è consentito distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell’Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

Art. 9. - L’anno finanziario inizia il 1°’ gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
Il Consiglio direttivo deve redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo.
Il bilancio preventivo e consuntivo deve essere approvato dall’Assemblea ordinaria ogni anno entro il mese di aprile.
Esso deve essere depositato presso la sede dell’Associazione entro i 15 giorni precedenti la seduta per poter essere consultato da ogni associato.

Art. 10. - Gli organi dell’Associazione sono:
- l’Assemblea dei soci;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente;
- il Segretario.

Art. 11. - L’assemblea dei soci è il momento fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell’Associazione ed è composta da tutti i soci, ognuno dei quali ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota. Essa è convocata almeno una volta all’anno in via ordinaria, ed in via straordinaria quando sia necessaria o sia richiesta dal Consiglio direttivo o da almeno un terzo degli associati.
In prima convocazione l’assemblea ordinaria è valida se è presente la maggioranza semplice dei soci, in seconda convocazione la validità dell’assemblea prescinde dal numero dei presenti. L’assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza e col voto favorevole della maggioranza semplice dei soci e in seconda convocazione la validità prescinde dal numero dei presenti.
Le delibere dell’assemblea sono assunte validamente con la maggioranza semplice dei presenti e votanti.
La convocazione va fatta con avviso pubblico affisso all’albo della sede almeno 15 giorni prima della data dell’assemblea, o avviene con altre forme deliberate dall’assemblea..
Delle delibere assembleari deve essere data pubblicità, di norma, mediante affissione all’albo della sede del relativo verbale, o con altri modi di comunicazione.

Art. 12. - L’assemblea ordinaria ha i seguenti compiti:
- elegge il Consiglio direttivo, il Collegio dei revisori dei Conti e il Collegio dei probiviri;
- approva il bilancio preventivo e consuntivo;
- approva il regolamento interno.
Le elezioni delle carche sociali sono fatte a scrutinio segreto.
L’assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dello Statuto e l’eventuale scioglimento dell’Associazione.

Art. 13. - Il consiglio direttivo è composto da 5 membri, eletti dall’Assemblea fra i propri componenti ed elegge nel suo seno il Presidente e il Segretario. In caso di dimissioni, morte o impedimenti di uno o più membri del Consiglio Direttivo l’Assemblea provvede all’integrazione dei componenti del Consiglio, nella prima seduta valida. I Consiglieri subentranti rimarranno in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.
Il Consiglio direttivo è validamente costituito quando sono presenti 3 dei suoi componenti e deliberano a maggioranza semplice. I membri del Consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente e durano in carica 3 anni. Il Consiglio dírettivo può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza di 2/3 dei soci.

Art. 14. - Il Consiglio direttivo è l’organo esecutivo dell’Associazione “IL GRILLO PARLANTE”. Si riunisce ogni qualvolta lo ritenga necessario per il proficuo svolgimento dell’attività dell’associazione ed è convocato da:
· il presidente;
· da almeno 2 dei componenti, su richiesta motivata;
· richiesta motivata e scritta di almeno il 50% dei soci.
Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione.
Nella gestione ordinaria i suoi compiti sono:
· predisporre gli atti da sottoporre all’assemblea;
· formalizzare le proposte per la gestione dell’Associazione;
· elaborare il bilancio consuntivo che deve contenere le singole voci di spesa e di entrata relative al periodo di un anno;
· elaborare il bilancio preventivo che deve contenere, suddivise in singole voci, le previsioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo;
· stabilire gli importi delle quote annuali delle varie categorie di soci;
Di ogni riunioni deve essere redatto verbale da affliggere all’albo dell’Associazione, o da comunicazione nelle forme previste dal presente Statuto.

Art. 15. - Il presidente dura in carica tre anni ed è legale rappresentante dell’Associazione a tutti gli effetti.
Egli convoca e presiede il Consiglio direttivo, sottoscrive tutti gli atti amministrativi compiuti dall’Associazione; può aprire e chiudere conti correnti bancari e postali e procedere agli incassi.
Può conferire ai soci procura speciale per la gestione di attività varie, previa approvazione del Consiglio direttivo.

Art. 16 – Il Segretario dura in carica tre anni, custodisce gli atti associativi, cura l’espletamento delle pratiche sociali, redige il verbale del Consiglio direttivo e svolge tutte le mansioni specifiche che il Consiglio stesso ritenga di affidargli. Egli predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo dell’Associazione e provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese. Riceve in consegna i beni mobili ed immobili concessi in uso al sodalizio.
Art. 17. - Il Collegio dei revisori dei Conti è composto da tre soci eletti dall’Assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni. Verifica periodicamente la regolarità formale e sostanziale della contabilità e redige apposita relazione da allegare al bilancio preventivo e consuntivo.

Art. 18. - Il Collegio dei probiviri è composto da tre soci eletti in assemblea al di fuori dei componenti del Consiglio direttivo. Dura in carica tre anni.
Decide insindacabilmente, entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, sulle decisioni di espulsione e sui dinieghi di ammissione.

Art. 19. - Lo scioglimento dell’Associazione è deliberato dall’assemblea straordinaria. Il patrimonio residuo dell’ente deve essere devoluto ad associazione con finalità analoghe o per fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190 della legge 23.12.96, n. 662.

Art. 20. - Tutte le cariche elettive sono gratuite.

Art. 21. - Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigente in maniera.


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